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Assistenza Sanitaria ai Cittadini Stranieri non Comunitari

Prima parte
CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA

Gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, obbligatoriamente iscritti (gratuitamente), ai sensi dell’art. 34 D.L. 25/7/98 n. 286 c. 1 e 2 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e D.L. 9/9/2002 n.- 195 “Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari” al Servizio Sanitario Nazionale, sono coloro i quali sono in possesso del permesso di soggiorno per:

1.
lavoro subordinato od autonomo schede n. 1 e 2
2.
iscritti alle liste di collocamento scheda n. 3
3.
per motivi familiari (ricongiungimento) scheda n. 4
4.
donne in stato di gravidanza scheda n. 5
5.
cittadini sottoposti a misure detentive scheda n. 9
6.
asilo politico, umanitario scheda n. 10
7.
richiesta asilo scheda n. 10
8.
attesa adozione/affido scheda n. 10

9.

acquisto cittadinanza scheda n. 10

Degli stessi diritti godono anche i richiedenti il rinnovo del permesso per i suddetti motivi ed i loro familiari a carico (art. 34 c. 2 D.L. 25/7/98 n. 286 – D.L. 9/9/2002 n. 195).

Nella fattispecie dei cittadini regolarmente iscritti, rientrano anche i cittadini stranieri che hanno richiesto il permesso di soggiorno per “inserimento nel mercato del lavoro”, purchè iscritti nelle liste di collocamento o già occupati.

Ai cittadini in possesso di permesso di soggiorno per uno dei motivi sopra citati, che abbiano contratto infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai quali è stata concessa una proroga per motivi di salute, spetta il rinnovo dell’iscrizione gratuitamente (Circolare Ministero della Sanità n.12 del 24.3.2000).

Lo svolgimento di un’attività lavorativa o l’iscrizione nelle liste di collocamento, dà diritto all’iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, o il motivo del permesso di soggiorno non preveda l’iscrizione obbligatoria; tale nuova situazione di “lavoratore” deve comunque essere documentata con l’esibizione della busta paga e/o contratto di lavoro, ovvero iscrizione nel Registro delle Imprese/Modello Unico attestante l’attività svolta, come lavoratore autonomo, ovvero iscrizione nelle liste di collocamento.

Poiché il diritto all’assistenza insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (rilascio del permesso di soggiorno per i motivi sopra indicati), le prestazioni dovranno essere erogate, da parte delle Strutture di ricovero e cura anche in assenza dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale salvo richiedere che il cittadino straniero vi provveda tempestivamente.

Cittadini extracomunitari iscrivibili obbligatoriamente al SSN ed in attesa di regolarizzazione
I cittadini extracomunitari in possesso di regolare visto d'ingresso e rientranti nella tipologia di coloro che devono essere obbligatoriamente iscritti al SSN e che hanno fatto richiesta di regolarizzazione (rilascio del permesso di soggiorno), possono richiedere un'iscrizione temporanea all'ASL del Comune in cui dimorano. Tale iscrizione avrà durata semestrale, rinnovabile nel caso in cui lo straniero dimostri di non essere stato ancora convocato dall'autorità competente per la definizione in positivo o in negativo della propria richiesta di regolarizzazione. Per l'iscrizione suddetta sono necessari i dati anagrafici dello straniero e documento idoneo a comprovare l'avvenuta richiesta di regolarizzazione. (Circolare ministeriale n.12 del 24/03/2000 e nota regionale del 6/3/2002 prot. n. H1.2002.0014298).

FAMILIARI
I figli di cittadini non comunitari nuovi nati, ricompresi nelle categorie di cui sopra, possono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, in attesa di essere aggiunti sul permesso di soggiorno dei genitori.
Al compimento del 14° anno di età viene rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno individuale (art. 31 T.U.).
VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE
-
Coincide con la scadenza del permesso di soggiorno, salvo revoca dello stesso.
-
Carta di soggiorno: i cittadini stranieri in possesso della carta di soggiorno, hanno diritto ad un’iscrizione a tempo indeterminato.

RESIDENZA E DOMICILIO
Il cittadino in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui sopra, è tenuto a richiedere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell’Azienda Sanitaria Locale, nel cui territorio ha residenza, ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha abituale dimora (che corrisponde all’indirizzo indicato sul permesso di soggiorno).

A)
CITTADINO RESIDENTE (sul territorio nazionale):
Ai fini dell’iscrizione e della scelta del medico, deve presentare autocertificazione o certificato di residenza oppure stato di famiglia.
B)
CITTADINO CON DIMORA ABITUALE (per dimora abituale si intende quella indicata sul permesso di soggiorno)
I cittadini che si trovano in questa situazione potranno, in alternativa, ed a seconda dei casi, presentare:
1)
dichiarazione di domicilio: se il cittadino straniero è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Lodi;
 
2)
se il cittadino straniero è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da Questure di altre province sul territorio nazionale:
 
a.
Se abbia ottenuto - a seguito dell’elezione del proprio domicilio nell’ambito della città di Lodi — la variazione dell’indirizzo sul permesso di soggiorno da parte della Questura di Lodi: il permesso di soggiorno;
   
b.
Se abbia eletto il proprio domicilio nell’ambito della provincia di Lodi: la comunicazione di ospitalità del proprio ospitante o di cessione fabbricato del proprio locatore, registrate dal comune di domicilio;
   
c.
Se lavoratore: dichiarazione del datore di lavoro o ultima busta paga e dichiarazione di domicilio;
la scelta del medico potrà avere una validità come da permesso di soggiorno e comunque non superiore ad un anno;
   
d.
Se disoccupato: iscrizione nelle liste di collocamento e dichiarazione di domicilio; la scelta del medico potrà avere una validità come da permesso di soggiorno e comunque non superiore ad un anno;
   
e.
Le disposizioni di cui ai punti a), b) sono estese anche ai familiari.
In tal caso la validità dell’iscrizione e della scelta del medico non potrà essere superiore ad un anno.
RINNOVI
I cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno scaduto, o in attesa del rilascio della
CARTA DI SOGGIORNO, che rientrano nelle tipologie di cui sopra, potranno ottenere un’iscrizione provvisoria fino alla data dell’appuntamento con la Questura:
-
se hanno l’appuntamento telefonico con la Questura, presentando il permesso di soggiorno scaduto dichiarando attraverso un’autocertificazione la data prevista per lo stesso;
-
se hanno fatto domanda di rinnovo alla Questura, presentando la ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo e la documentazione prevista per il singolo caso;
-
se hanno presentato la richiesta del rilascio della Carta di soggiorno, presentando specifica ricevuta rilasciata dalla Questura di Lodi e la documentazione prevista per il singolo caso.

I cittadini stranieri con permesso di soggiorno rilasciato dalle Questure di città diverse da Lodi, dovranno presentare l’attestazione della precedente iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, se in loro possesso, o, se smarrita, la denuncia dello smarrimento, salvo si tratti di prima iscrizione.

I cittadini stranieri domiciliati, dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano a comunicare alle ASL ogni variazione di domicilio.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI EROGABILI
I cittadini stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto all’assistenza a parità di condizioni con il cittadino italiano.

ASSISTENZA SANITARIA IN TERRITORI ESTERI IN CASO DI TEMPORANEO SOGGIORNO
Con decorrenza 1° giugno 2003 la normativa relativa a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali contenuta nei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e 574/72, così come modificati ed integrati, trova applicazione anche in favore dei predetti cittadini residenti o dimoranti a condizione che gli interessati versino in situazione di soggiorno legale nel nostro paese e, quindi, risultino regolarmente iscritti negli elenchi delle Aziende Sanitarie Locali.
In particolare:

a) i cittadini extracomunitari che si trovano in situazione di soggiorno legale nel nostro paese e quindi regolarmente iscritti al S.S.N. hanno diritto all’assistenza sanitaria all’estero (tramite Carta CRS SISS o, in mancanza, tramite rilascio del modello E111,
b) lo stesso cittadino, regolarmente occupato in Italia e distaccato temporaneamente in un altro Stato dell’Unione Europea per motivi di lavoro, ha diritto all’emissione del formulario CEE E106 o E128 con i quale usufruisce dell’assistenza sanitaria in tali Stati secondo le stesse regole in vigore per i lavoratori comunitari; viene così a decadere la modalità di cui al DPR 618/80 che prevedeva, per tali situazioni, il rimborso secondo il sistema di assistenza sanitaria in forma indiretta.