Sei qui:
Assistenza Sanitaria ai Cittadini Stranieri non Comunitari

Terza parte
INVALIDITA' CIVILE E ASSISTENZA SANITARIA PROTESICA AGLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

Possono far domanda per l'accertamento dell'invalidità civile, la cecità civile e il sordomutismo gli stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno.

L'erogazione dell'assistenza sanitaria protesica è riconosciuta per:

i cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ed iscritti al SSN presso le ASL di domicilio (è riconosciuta competente, l'ASL nel cui territorio lo straniero ha la residenza anagrafica o abituale dimora -domicilio indicato sul permesso di soggiorno-) con le stesse procedure previste per i cittadini italiani;
i cittadini stranieri extracomunitari, in possesso di codice STP, qualora necessitino di prestazioni di assistenza sanitaria protesica, dovranno attivare le relative procedure amministrative per l'erogazione di presidi per diabetici, ausili per incontinenza, stomia, prevenzione lesioni cutanee e protesi e ausili tecnici.
Ai fini delle modalità di erogazione, l'esercizio del diritto è realizzato mediante la presentazione del codice STP da parte del cittadino straniero, nel caso invece di diritto all'esenzione per patologia cronica può essere realizzato direttamente dal prescrittore mediante l'indicazione sulla ricetta del codice previsto per la patologia cronica di cui il cittadino è portatore (Circolare Regione Lombardia 8 marzo 2005 prot. H1.2005.0012251).